ARTICOLO VI Le candidature del personale straniero da impiegare nei progetti di Cooperazione dovranno ottenere il gradimento delle competenti Autorita' del Paese ricevente secondo le procedure al riguardo statuite. Tale gradimento potra' essere revocato prima del termine della missione soltanto in casi eccezionali e previa consultazione tra le due Parti. Qualora sussistano cause di forza maggiore, il personale straniero potra' essere chiamato in Patria, prima della fine della missione, dopo consultazione con il Paese ricevente. In detti casi eccezionali entrambe le Parti concorderanno le misure necessarie per non compromettere l'esecuzione del progetto di Cooperazione di cui trattasi.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;187~accordo-artvi · fonte del testo

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