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[1]L'imposta reale che colpisce il reddito proveniente dall'impiego di capitali mobiliari e' applicata soltanto dallo Stato nel quale il creditore ha la sua residenza, salvo le seguenti eccezioni:
[2]1° l'imposta che colpisce il reddito dei crediti con una garanzia ipotecaria e' applicata soltanto dallo Stato nel quale gli immobili sono situati;
[3]2° l'impasta che colpisce gli interessi corrisposti sui prestiti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, come pure gli interessi delle obbligazioni emesse da societa' e da altre persone giuridiche, e' applicata soltanto dallo Stato al quale appartiene il debitore.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
