Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 435 parole tolte, 22 parole aggiunte in 26 capoversi.

Convenzione tolto: fra l'Italia e la Germania per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette.

tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia ed il Presidente del Reich germanico, animati dal desiderio di impedire doppie imposizioni e di regolare altre questioni in materia di imposte dirette, per conciliare il funzionamento dei due sistemi tributari nei rapporti internazionali, hanno risoluto di concludere una Convenzione a tale scopo ed hanno percio' nominati per loro Plenipotenziari:

tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia:

tolto: S. E. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri;

tolto: Il Presidente del Reich germanico:

tolto: S. E. il Barone Costantino von Neurath, ambasciatore di Germania presso S. M. il Re d'Italia;

tolto: Dr. Erberto Dorn, consigliere ministeriale e direttore di dipartimento nel Ministero delle finanze del Reich.

tolto: I Plenipotenziari, dopo essersi scambiati i pieni poteri e averli riconosciuti validi, hanno convenuto quanto segue:

Mostra gli altri 18 capoversi cambiati

tolto: Art. 1

tolto: La presente Convenzione ha lo scopo di dettare regole limitatamente alla applicazione delle imposte dirette.

tolto: Sono considerate imposte dirette, ai sensi della presente Convenzione, quelle che, in base alla legislazione di ciascuno dei due Stati, vengono prelevate direttamente sui redditi lordi o netti, o sui patrimoni, sia per conto degli Stati contraenti, sia per conto dei Paesi del Reich germanico (Lander), sia per conto delle Provincie ed Unioni di Provincie, Comuni ed Unioni di Comuni, anche sotto forma di addizionali. La presente Convenzione, pertanto, non riguarda le imposte indirette sui trasferimenti e sui consumi.

tolto: Le regole della Convenzione sono separatamente dettate per le imposte dirette reali sui redditi (articoli 2 a 10) e per le imposte dirette personali (art. 11).

tolto: Sono considerate come reali, ai sensi della Convenzione, quelle imposte dirette che vengono prelevate avendo riguardo ai singoli obbietti di imposizione ed in base alla loro appartenenza economica al territorio di uno Stato. Sono considerate come personali quelle imposte dirette che vengono prelevate sull'insieme degli obbietti imponibili - redditi o beni - con riguardo alla persona del contribuente cui spettano e in base alla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno della persona stessa.

tolto: Quali imposte reali si considerano particolarmente:

tolto: 1°) per la legislazione italiana:

tolto: a) l'imposta sui terreni;

tolto: b) l'imposta sui fabbricati;

tolto: c) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

tolto: d) l'imposta sui redditi agrari;

tolto: 2°) per la legislazione germanica:

tolto: a) la Einkommensteuer (imposta sul reddito), in quanto venga prelevata senza riguardo alla cittadinanza, alla residenza o al soggiorno del contribuente;

tolto: b) la Korperschaftssteuer (imposta sulle corporazioni), in quanto venga prelevata senza riguardo alla sede legale e al centro effettivo dell'impresa;

tolto: c) le Grundsteuern (imposte sui terreni);

tolto: d) le Gebaudesteuern (imposte sui fabbricati);

tolto: e) le Gewerbesteuern (imposte sull'industria);

tolto: f) le Hauszinssteuern (imposte sulle pigioni).aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~convenzione-art1 · fonte del testo

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