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[1]L'imposta reale che grava sui dividendi di societa' commerciali, non come redditi del proprietario delle azioni, una in quanto questi dividendi fanno parte di tutto il reddito industriale o commerciale della societa' che li distribuisce, e' applicata secondo le regole degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
[2]Nel caso che, in uno od in entrambi gli Stati contraenti, esista o venga istituita altra imposta reale oltre quella indicata nel precedente comma, la quale sia destinata a colpire i dividendi come redditi del proprietario delle azioni e non in quanto essi fanno parte del reddito della societa', l'imposta stessa sara' applicata soltanto dallo Stato nel quale la societa' ha la sua sede legale.
[3]Le regole stabilite in questo articolo si applicano anche per redditi che derivano da altri valori mobiliari i quali abbiano natura analoga a quella delle azioni, ma non per i redditi di altre forme di partecipazioni ad imprese sociali, rispetto ai quali si applicano sempre le regole degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
