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[1]L'imposta reale che colpisce il reddito proveniente da una attivita' industriale o commerciale di qualsiasi specie, e' applicata soltanto dallo Stato nel territorio del quale la impresa ha il suo stabilimento, anche quando essa estenda la sua attivita' sul territorio dell'altro Stato contraente senza avervi uno stabilimento.
[2]S'intende per stabilimento, ai fini della presente Convenzione, una stabile organizzazione produttiva dell'impresa, nella quale si esplichi in tutto od in parte l'attivita' dell'impresa stessa.
[3]Se l'impresa ha stabilimenti in entrambi gli Stati contraenti, ciascuno degli Stati applichera' l'imposta sulla parte del reddito prodotto con l'attivita' degli stabilimenti situati nel territorio rispettivo.
[4]Agli effetti della ripartizione del reddito nei casi previsti dal terzo comma del presente articolo, le autorita' finanziarie dei due Stati contraenti potranno domandare al contribuente di presentare bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi del rispettivo Stato.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
