Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 1225 parole tolte, 23 parole aggiunte in 42 capoversi.
tolto: La presenteConvenzione, redatta in doppio originale, uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, sara' ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma il piu' presto possibile.
tolto: Essa entra in vigore col 1° gennaio dell'anno successivo alla data dello scambio delle ratifiche, e vige fino a che non venga denunciata da una delle Parti contraenti.
tolto: La denuncia dovra' essere effettuata almeno otto mesi prima dello scadere dell'anno solare; quando detto termine sia osservato, la Convenzione cessera' di aver vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
tolto: In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata e munita dei loro sigilli.
tolto: Fatta a Roma, il 31 ottobre 1925.
tolto: (L. S.) Benito Mussolini.
tolto: (L. S.) C. Von Neurath.
tolto: (L. S.) Dr. Erbert Dorn.
tolto: PROTOCOLLO FINALE.
tolto: Al momento di procedere alla firma della presente Convenzione oggi conclusa fra l'Italia e la Germania, allo scopo di evitare doppie imposizioni e di regolare, dal punto di vista internazionale, altre questioni in materia di imposte dirette, a scopo di conciliare i due sistemi fiscali, i sottoscritti Plenipotenziari hanno fatto le seguenti concordi dichiarazioni che formeranno parte integrante della Convenzione medesima.
tolto: 1. - L'indicazione delle imposte dirette vigenti nei due Stati contraenti, contenuta nell'art. 1 della presente Convenzione, e' esemplificativa e non tassativa.
tolto: I casi di dubbio verranno chiariti d'intesa tra le supreme autorita' finanziarie dei due Stati.
tolto: Le supreme autorita' finanziarie dei due Stati si scambieranno, alla fine di ogni anno, l'elenco aggiornato delle imposte reali vigenti in ciascun Paese.
tolto: 2. - La disposizione dell'art. 2 della presente Convenzione ha valore, sia per il reddito realizzato con la gestione ed il godimento diretti dell'immobile, sia per il reddito realizzato mediante la locazione ed ogni altra forma di godimento dell'immobile stesso.
tolto: 3. - Per attivita' industriale e commerciale, secondo l'articolo 3 della Convenzione, va intesa anche quella che sia esplicata da Societa' di assicurazione, di trasporto, di traffico, finanziarie e di credito, nonche' quella relativa ad esercizio di mestieri, in quanto da questi ultimi non derivino redditi che la presente Convenzione classifica fra quelli di lavoro.
tolto: 4. - La regola contenuta nel n. 2 del presente protocollo finale, nei riguardi del reddito dei beni immobili, trova analoga applicazione per il reddito derivante da imprese industriali e commerciali.
tolto: 5. - Sono considerati come «stabilimenti» ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, oltre che la sede sociale ed il centro effettivo dell'impresa, le succursali, le filiali ed agenzie; le fabbriche, le officine, i laboratori; i locali di compra e vendita, i magazzini ed altri esercizi commerciali, aventi carattere di stabile organizzazione produttiva, come pure rappresentanze permanenti.
tolto: 6. - Le supreme autorita' finanziarie dei due Stati contraenti stipuleranno un accordo speciale per regolare, in modo equo, la ripartizione del reddito proveniente dalle imprese industriali o commerciali, nei casi previsti dal comma terzo dell'art. 3.
tolto: 7. - Quando in uno dei due Stati esista o venga impiantata una impresa che, pur essendo giuridicamente autonoma secondo le leggi civili, abbia tali legami e tali rapporti di dipendenza o di compartecipazione con un'impresa giuridicamente autonoma sul territorio dell'altro Stato, da costituire con essa una unita' economica, e da essere percio' ritenuta, secondo le leggi fiscali dello Stato in cui essa si trova, uno stabilimento dell'impresa esistente nell'altro Stato, si applicheranno le regole dell'art. 3, terzo e quarto comma, della Convenzione.
tolto: 8. - Ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Convenzione, si considerano:
tolto: a) come «bilanci generali» quelli che comprendono i risultati complessivi dell'impresa e che siano compilati e pubblicati a norma delle leggi dello Stato nel quale si trova la sede legale od il centro effettivo dell'impresa stessa;
tolto: b) come «bilanci speciali» quelli che comprendono i risultati della gestione degli stabilimenti nello Stato che applica l'imposta e che siano compilati e pubblicati a norma delle leggi di detto Stato;
tolto: c) come «ogni altro documento», ogni documento riguardante la gestione degli stabilimenti e necessario per lo accertamento dei loro redditi soggetti ad imposizione nello Stato che applica l'imposta.
tolto: 9. - Fra i valori mobiliari indicati all'art. 5, comma terzo, della Convenzione, si comprendono anche quelli che, secondo la legislazione germanica, sono costituiti da speciali titoli aventi natura analoga a quella delle azioni sociali, e che sono rappresentati da quote di partecipazioni minerarie (Kuxe) e da certificati di godimento (Genusscheine).
tolto: 10. - Quali professioni libere, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, si intendono specialmente quelle che si riferiscono all'attivita' scientifica, artistica, letteraria, dell'insegnamento o educazione, all'attivita' dei medici, avvocati, architetti, ingegneri.
tolto: 11. - Interessi di depositi a risparmio ed in conto corrente, nel senso dell'art. 9 della Convenzione, sono quelli che derivano da investimenti stabili di capitali e non da conti correnti commerciali.
tolto: 12. - Gli studenti, i quali soggiornano in uno degli Stati contraenti soltanto a scopo di studio, non sono soggetti ad imposizione da parte di questo Stato per gli assegni che essi ricevono dai parenti residenti nell'altro Stato, in quanto tali assegni costituiscano la parte preponderante del necessario per la loro sussistenza ed i loro studi.
tolto: 13. - Le regole fissate all'art. 12 della Convenzione non sono applicabili alle imposte straordinarie sul patrimonio da prelevare per una volta tanto e la cui data decisiva sia anteriore alla data della presente Convenzione, quand'anche le imposte stesse, per disposizioni delle corrispondenti leggi istitutive, si trovino tuttora in corso di pagamento.
tolto: La regola fissata all'art. 12, comma 1, lettera b) della Convenzione, sul trattamento dei crediti ipotecari, non e' applicabile finche' un'imposta sul patrimonio ai sensi dell'art. 12, non funzioni in entrambi gli Stati contraenti.
tolto: 14. - Per i contribuenti, i quali dimostrino di aver trasferito definitivamente la loro residenza dall'uno all'altro Stato contraente, l'obbligo della imposta, in quanto si connetta alla residenza o al soggiorno, finisce nel primo Stato col giorno in cui e' avvenuto il trasferimento.
tolto: 15. - Per le persone le quali abbiano la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti e per quelle che non abbiano la cittadinanza di alcuno degli Stati stessi, in tutti i casi nei quali, a' sensi dell'art. 13 della Convenzione, la cittadinanza e' decisiva per la imposizione, le supreme autorita' finanziarie prenderanno accordi di volta in volta.
tolto: 16. - Al fine di evitare eventuali dubbi, si chiarisce che la disposizione dell'art. 14 non pregiudica il diritto di godere degli eventuali maggiori privilegi od esenzioni, che, in forza delle norme generali del diritto internazionale, fossero gia', o potessero in avvenire, essere accordati ai rappresentanti diplomatici e consolari.
tolto: 17. - Resta inteso che la facolta' conferita con l'art. 16 alle autorita' finanziarie dei due Stati contraenti, ha lo scopo di consentire l'applicazione dei principi fissati nella Convenzione ai casi eventualmente non previsti o non completamente regolati da essa, e non quello di consentire che vengano fissati principi diversi da quelli dalla Convenzione stessa stabiliti.
tolto: 18. - Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni, le Parti contraenti si riservano di concludere un accordo separato.
tolto: 19. - In quanto le regole della Convenzione si riferiscono per il Reich Germanico, alle imposte spettanti ai Paesi (Lander), rimane riservata, per quanto occorra, l'approvazione dei Paesi stessi.
tolto: Mancando questa approvazione, la Convenzione non e' impegnativa neppure per l'altra Parte contraente.
tolto: Il presente Protocollo, che sara' considerato come approvato e sanzionato dalle Parti contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratifiche della Convenzione alla quale si riferisce, e' stato redatto in doppio originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, a Roma il 31 ottobre 1925.
tolto: Benito Mussolini.
tolto: C. Von Neurath.
tolto: Dr. Erbert Dorn.
tolto: Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
tolto: Il Ministro per gli affari esteri: Mussolini.aggiunto: Convenzione-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~convenzione-art19 · fonte del testo
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