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[1]Agli effetti della presente Convenzione, sara' considerata come residenza il luogo dove il contribuente ha una dimora abituale in condizioni tali da autorizzare la presunzione che egli abbia intenzione di conservarla.
[2]Quando il contribuente ha residenza in entrambi gli Stati contraenti, ai sensi della presente Convenzione, le imposte reali gravanti i redditi indicati nella regola dell'articolo 8 e nell'articolo 10 sono applicate soltanto dallo Stato del quale il contribuente ha la cittadinanza. La stessa regola e' osservata nei casi in cui il contribuente non abbia residenza in alcuno dei due Stati contraenti.
[3]Le imposte personali - in quanto secondo la presente Convenzione debbano applicarsi con riguardo alla residenza del contribuente - sono applicate secondo le regole seguenti:
- a)quando il contribuente abbia residenza in entrambi gli Stati contraenti, le imposte personali sono applicate da ciascuno dei due Stati in proporzione del soggiorno in ognuno di essi durante l'anno fiscale. Il soggiorno trascorso all'infuori di entrambi gli Stati contraenti, e' computato a favore dello Stato del quale il contribuente ha la cittadinanza;
- b)quando il contribuente non abbia la residenza in alcuno degli Stati contraenti, le imposte personali sono applicate dallo Stato in cui il contribuente stesso ha il suo durevole soggiorno. Per durevole soggiorno s'intende la permanenza nello Stato in condizioni tali da far ritenere che questa non sia soltanto occasionale;
- c)quando non vi sia neanche durevole soggiorno in alcuno degli Stati contraenti, le imposte personali sono applicate dallo Stato del quale il contribuente ha la cittadinanza.
[4]Ai sensi della presente Convenzione la residenza delle persone giuridiche s'intende esistere nel luogo ove le persone giuridiche stesse hanno la loro sede legale.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
