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[1]Le societa' per azioni e le altre societa' commerciali, comprese quelle industriali, finanziarie, di traffico e di trasporto e di assicurazioni, le quali, essendo state validamente costituite nel territorio di una delle Parti contraenti, vi hanno la loro esistenza legale, saranno riconosciute come aventi l'esistenza legale anche nel territorio dell'altra Parte. Esse potranno esercitare in questo territorio la loro attivita' commerciale e industriale con le modalita' e salve le limitazioni stabilite dalle leggi in vigore, e vi potranno far valere tutti i loro diritti.
[2]In ogni caso le dette societa' godranno, nei territori dell'altra Parte contraente, degli stessi diritti che sono o saranno accordati alle societa' similari del paese piu' favorito sotto questo riguardo.
[3]Alle Societa' stesse sono analogamente applicabili tutte le disposizioni di carattere tributario comprese nel presente trattato.
[4]Nei riguardi delle prestazioni forzose e requisizioni militari trovano applicazione anche per le societa' commerciali le disposizioni dell'art. 5.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
