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Nel caso delle requisizioni di cui si tratta all'articolo precedente, come pure nel caso di espropriazioni per ragioni di pubblica utilita' nel territorio di una delle Parti contraenti, i sudditi dell'altra non saranno trattati in modo meno favorevole dei nazionali o dei sudditi della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
