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[1]Qualora sull'interpretazione o l'applicazione di questo trattato sorgesse una controversia e una delle Parti contraenti domandasse che essa fosse sottoposta alla decisione di un Tribunale arbitrale, l'altra Parte dovra' consentirvi, e cio' anche riguardo alla questione pregiudiziale se la controversia sia di tal natura da dovere essere deferita al Tribunale arbitrale.
[2]Il Tribunale arbitrale sara' costituito, per ogni controversia, in modo che ognuna delle Parti nomini arbitro uno dei suoi sudditi e che le due Parti scelgano per terzo arbitro un suddito d'un terzo Stato amico. Se le Parti contraenti non si accordassero sulla scelta del terzo arbitro, esse chiederanno concordemente al Presidente della Corte permanente di giustizia internazionale all'Aja di nominarlo.
[3]Le Parti contraenti si riservano di intendersi, anticipatamente e per un determinato periodo di tempo, intorno alla persona da designare come terzo arbitro.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
