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[1]I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari di ciascuna delle Parti contraenti, regolarmente nominati e ammessi all'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altra, vi godranno di tutti i diritti, facolta', esenzioni, immunita' e di tutti gli onori e privilegi di cui godano e godranno in avvenire i funzionari consolari, di eguale grado, della nazione piu' favorita.
[2]E', tuttavia, convenuto che nessuna delle Parti contraenti potra' invocare, in base al trattamento della nazione piu' favorita, per i propri funzionari consolari, diritti, facolta', esenzioni, immunita', onori e privilegi, piu' estesi di quelli da essa accordati ai funzionari consolari dell'altra Parte contraente.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
