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Le tariffe, le riduzioni dei prezzi di trasporto o altri favori, la cui applicazione sia fatta dipendere dalla condizione che le merci siano, in precedenza o in seguito, trasportate con navi di una determinata impresa di navigazione statale o privata, o su una determinata linea di navigazione marittima o interna, verranno, nel territorio della Parte contraente in cui siano adottate, applicate senz'altro, nella medesima direzione e per il medesimo percorso, anche a favore delle merci che giungano in porto o che dal porto siano inoltrate altrove, con navi dell'altra Parte.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
