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[1]Per quanto riguarda il collocamento delle navi, il loro caricamento e scaricamento nei porti, rade, seni o bacini, e in generale per tutte le formalita' e disposizioni alle quali sono sottoposte le navi, il loro equipaggio e il loro carico, non sara' accordato alle navi nazionali o a quelle di un terzo Stato, alcun privilegio, ne' alcun favore, che non sia egualmente accordato alle navi dell'altra Parte.
[2]Queste disposizioni non limitano, pero', la liberta' delle autorita' competenti di applicare le misure che giudicassero convenienti per l'amministrazione e la gestione del porto, sempreche' sia rispettato il principio della eguaglianza di trattamento fra le navi dell'una e quelle dell'altra Parte contraente.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
