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[1]Le navi di ciascuna delle Parti contraenti potranno, alla loro entrata in un porto dell'altra Parte, sia allo scopo di completare il carico destinato all'estero, sia per lo scarico di una parte del carico proveniente dall'estero, anche mediante trasbordo diretto, tenere a bordo o riesportare, con l'osservanza delle leggi e delle prescrizioni del Paese, quella parte del carico destinata ad un altro porto dello stesso o di un terzo Stato, senza essere tenute a pagare, per detta parte del carico, diritti di sorta, eccetto quelli di vigilanza. Questi ultimi non potranno peraltro essere piu' elevati di quelli applicati alle navi proprie o alle navi di un terzo Stato.
[2]Esse potranno passare, alle medesime condizioni, da un porto dell'altra Parte contraente ad un altro porto della stessa per sbarcarvi passeggeri provenienti dall'estero o per imbarcarvi passeggeri che si recano all'estero.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
