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[1]I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno piena liberta' di possedere beni mobili e immobili nel territorio dell'altra e di acquistarvene la proprieta' a titolo di compravendita, donazione, successione testamentaria o legittima o ad ogni altro titolo, nei limiti nei quali, secondo le leggi dello Stato in cui i beni si trovano, sia permesso o possa essere permesso il possesso o l'acquisto della proprieta' ai sudditi di qualsiasi altro Stato, e potranno disporne alle medesime condizioni che valgono o varranno per questi ultimi.

[2]Nessuna delle Parti contraenti e', pero', obbligata a concedere, in tale materia, ai sudditi dell'altra, facolta' o diritti maggiori di quelli dei quali i propri sudditi siano ammessi di fatto a godere nel territorio della stessa altra Parte contraente.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008

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