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Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili al trattamento speciale che una delle Parti contraenti concede all'importazione nel suo territorio per il pesce pescato dagli equipaggi delle navi nazionali. Nondimeno il pesce pescato dagli equipaggi delle navi di una Parte sara' trattato, all'importazione nel territorio dell'altra Parte, non meno favorevolmente del pesce pescato dagli equipaggi delle navi di un terzo paese.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
