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[1]Tutte le navi che, secondo il diritto italiano, sono considerate come navi italiane e tutte quelle che, secondo il diritto germanico, sono considerate come navi germaniche, saranno, agli effetti di questo trattato, considerate rispettivamente come navi italiane e navi germaniche.

[2]Le norme e prescrizioni della legislazione nazionale circa l'armamento, l'allestimento e le condizioni di sicurezza delle navi di una delle Parti contraenti, saranno riconosciute valide anche nei porti dell'altra per quanto riguarda il trasporto di merci.

[3]L'accordo tra l'Italia e la Germania del 17 febbraio e 1° aprile 1907, sul riconoscimento dei certificati di stazza, e' richiamato in vigore.

[4]Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra, senza che sia stata rilasciata una dichiarazione di dismissione di bandiera dall'autorita' dello Stato al quale appartengono.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008

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