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Le navi di una delle Parti contraenti saranno, nei porti dell'altra, trattate sotto ogni rapporto come le navi nazionali. Cio' vale anche per il libero accesso al porto, la sua utilizzazione e il completo uso degli impianti messi a disposizione delle navi e delle loro operazioni commerciali.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
