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[1]Le Parti contraenti s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade ferrate, sono o saranno in vigore, nella stessa direzione e sullo stesso percorso, per i trasporti similari in provenienza da un terzo Stato o destinati a un terzo Stato.

[2]La stessa norma vale per i prezzi di trasporto sulle vie di navigazione interna, in quanto si tratti di tariffe combinate con quelle ferroviarie, oppure di tariffe di trasporto su vie di navigazione interna, delle quali il Governo dello Stato rispettivo abbia il controllo.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008

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