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Nel trasporto dei viaggiatori e dei loro bagagli sulle strade ferrate delle Parti contraenti, non sara' fatta, a condizioni eguali, alcuna differenza fra i sudditi dell'una e quelli dell'altra, ne' riguardo ai prezzi ed al modo di trasporto, ne' riguardo alle tasse e imposte relative.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
