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[1]Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a far profittare l'altra di tutti i favori e immunita', che abbia accordati ad un terzo paese riguardo all'importazione, all'esportazione ed al transito ed in generale a tutto cio' che si riferisce all'esercizio del commercio e dell'industria. In ispecial modo i prodotti del suolo e dell'industria di ciascuna delle Parti contraenti all'importazione nel territorio dell'altra o all'esportazione verso il territorio dell'altra, godranno, per quanto riguarda l'ammontare, la riscossione e la garanzia, dei dazi e dei diritti, compresi tutti i diritti accessori, quelli addizionali, i coefficienti, gli aumenti, nonche' riguardo al deposito, all'importazione o esportazione temporanea, alla reimportazione o riesportazione e a tutte le altre formalita' doganali, dello stesso trattamento di cui godono i prodotti della nazione piu' favorita, o destinati alla nazione piu' favorita.
[2]Cosi' pure tutti i favori e le immunita' della specie suddetta, che una delle Parti contraenti accordera' in avvenire ad un terzo paese, saranno estesi immediatamente, senza compensi e per questo solo fatto, all'altra Parte.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
