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I Governi delle due Parti contraenti si impegnano ad emanare le norme necessarie affinche' gli esportatori di ciascuno dei due Paesi possano, prima di importare le loro merci nell'altro Paese, e purche' queste siano esattamente identificate, ottenere dalle competenti autorita' di quest'ultimo Paese informazioni impegnative sulla classificazione doganale delle merci stesse e sui dazi ad esse applicabili.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
