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[1]Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania.
[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente del Reich germanico, animati dal comune desiderio di stringere vieppiu' le relazioni commerciali fra i due Stati, hanno risoluto di concludere un trattato di commercio e di navigazione e hanno nominati, a tale effetto, come loro Plenipotenziari:
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:
[4]S. E. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio e Ministro per gli affari esteri;
[5]Il Presidente del Reich germanico:
[6]S. E. il barone Costantino von Neurath, ambasciatore di Germania presso S. M. il Re d'Italia,
[7]Sig. Guglielmo Denhard, direttore ministeriale, i quali, dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:
[8]Art. 1
[9]Vi sara' reciproca liberta' di commercio e di navigazione fra le Parti contraenti.
[10]I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra, di uguali diritti, privilegi e favori di ogni specie relativamente al commercio all'industria e alla navigazione, che spettano o spetteranno ai nazionali o ai sudditi della nazione piu' favorita. Restano salve le disposizioni di legge e di regolamento, nonche' le altre ordinanze che, nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti, in materia di Commercio, di industria e di polizia, siano applicabili ai sudditi di ogni altro Paese.
[11]In conseguenza i sudditi di Ciascuna delle Parti contraenti potranno, purche' osservino le leggi del paese, liberamente entrare, viaggiare, soggiornare e stabilirsi nel territorio dell'altra, nonche' lasciarlo liberamente in ogni tempo, senza essere sottoposti a restrizioni o imposizioni generali o locali, di qualsiasi natura, diverse o piu' gravose di quelle alle quali sono o saranno sottoposti i nazionali o, in quanto esistano disposizioni speciali per gli stranieri, i sudditi della Nazione piu' favorita, restando salvo, in questo caso, il disposto dell'art. 7 per quanto riguarda le imposte. Inoltre, essi avranno, nel territorio dell'altra Parte, piena liberta' di esercitare, come i nazionali, nei limiti fissati dalle leggi del paese, ogni specie di commercio, industria o professione, in quanto la qualita' di sudditi dello Stato non sia, secondo le leggi stesse, una condizione assoluta per l'esercizio di una professione.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
