Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978 · Legge 8 maggio 1989, n. 186
- Aggiornato al
- 27 maggio 1989
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 22
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA AL CONTROLLO SULL'ACQUISTO E LA…
- Art. 2parti Contraenti si impegnano a fornirsi mutua assistenza tramite le autorita'…
- Art. 3Parte contraente ha la liberta' di approvare leggi e regolamenti relativi ad armi da…
- Art. 4presente Convenzione non si applica alla transazioni di armi da fuoco, nelle quali tutte…
- Art. 5Se un'arma da fuoco che si trova sul territorio di una Parte Contraente viene venduta…
- Art. 6un'arma da fuoco che si trova sul territorio di una Parte Contraente viene trasferita in…
- Art. 7notifiche di cui agli articoli 5 e 6 sono altresi' inviate alle Parti Contraenti…
- Art. 8Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 vengono inviate il piu' rapidamente possibile…
- Art. 9Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 vengono effettuate tra le autorita' nazionali…
- Art. 101 Ciascuna Parte Contraente adottera' le misure adeguate a garantire che nessun'arma da…
- Art. 11Stato, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione…
- Art. 12La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati membri del Consiglio…
- Art. 13Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del…
- Art. 14Ogni Stato puo', al momento della firma, o al momento del deposito del suo strumento di…
- Art. 15Ogni Stato puo' al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di…
- Art. 16Le Parti Contraenti non possono concludere tra di loro acccordi bilaterali o…
- Art. 17Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa segue l'esecuzione…
- Art. 18In caso di guerra o di altri eventi eccezionali, ogni Parte Contraente potra' fissare…
- Art. 19Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
