1. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 vengono effettuate tra le autorita' nazionali designate dalle Parti Contraenti. 2. Se del caso, le notifiche possono essere trasmesse tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol). 3. Ogni Stato designera', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, con dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, l'autorita' alla quale dovranno essere inviate le notifiche. Notifichera' immediatamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni successivo cambiamento della designazione di dette autorita'.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;186~convenzione-art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari