Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

  • a)ogni firma;
  • b)Il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente ai suoi articoli 12 e 13;
  • d)ogni dichiarazione o notifica ricevuta in applicaione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9;
  • e)ogni dichiarazione o notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11;
  • f)ogni dichiarazione o notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14;
  • g)ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 15;
  • h)il ritiro di ogni riserva efettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 15;
  • i)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 16 e relative ad una legislazione uniforme o a un regime particolare;
  • j)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18 e la data in cui, secondo il caso, la deroga viene fatta o decade;
  • k)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18 e la data in cui la dununcia avra' effetto. In fede di che, i firmatari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Strasburgo, il 28 giugno 1978, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviera' copia certificata conforme a ciascuno stato firmatario e aderente. (seguono firme). Copia certificata conforme all'unico originale in lingua francese e inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Strasburgo, 10 luglio 1978. Il Vice Direttore degli affari giuridici del Consiglio d'Europa, Erik HARREM0ES

Testo vigente dal 27 maggio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;186~convenzione-art19 · fonte del testo

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