di rappresentanza 1. Per consentire un ulteriore sviluppo dei rapporti nel settore della navigazione marittima e commerciale, le competenti Autorita' di ciascuna Parte consentiranno l'istituzione nel proprio territorio di Uffici di rappresentanza marittima dell'altra Parte Contraente, in conformita' ai regolamenti nazionali delle Parti Contraenti stesse, al fine di agevolare le operazioni connesse alla presenza delle proprie navi nei porti dell'altra Parte. 2. Le Parti Contraenti faciliteranno la concessione di visti e di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al personale e agli ispettori delle Societa' di Navigazione.

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art11 · fonte del testo

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