' delle navi e documenti di bordo 1. Ciascuna Parte Contraente riconosce la nazionalita' delle navi dell'altra Parte Contraente comprovata dai documenti che si trovano a bordo delle navi medesime e che sono rilasciati e riconosciuti dalle rispettive Autorita' marittime nazionali competenti, in conformita' alle proprie leggi e regolamenti. 2. Le navi di ciascuna Parte Contraente provviste di certificato di stazza, rilasciato in ottemperanza alla Convenzione Internazionale sulla Stazzatura delle Navi del 1969 o in ottemperanza alla legislazione vigente, saranno esentate da ulteriori stazzature nei porti dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente informera' l'altra Parte Contraente di ogni modifica nel proprio sistema di stazzatura, al fine di mettere in grado quest'ultima di determinare le condizioni di equivalenza.

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art5 · fonte del testo

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