[1]Liberta' di navigazione

[2]1. Per garantire l'effettiva attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti riconfermano la loro osservanza del principio di liberta' della navigazione marittima e si adopereranno al fine di eliminare ogni ostacolo che possa in qualche modo impedire lo sviluppo della navigazione tra le due Parti. Esse si asterranno, altresi', dall'adottare misure che possano limitare l'attivita' delle navi utilizzate dalle Societa' di Navigazione delle due Parti Contraenti. 2. Ciascuna Parte Contraente non impedira' alle navi utilizzate dalle Societa' nazionali di Navigazione dell'altra Parte Contraente di trasportare merci tra i porti di quella Parte Contraente ed i porti di Paesi terzi. Ciascuna delle due Parti Contraenti non impedira' alle navi delle Societa' di Navigazione di Paesi terzi di trasportare merci tra i porti di ciascun Paese. 3. Ambedue le Parti Contraenti si sforzeranno di attuare i principali strumenti internazionali concernenti la sicurezza delle navi, la protezione dell'ambiente marino, la "security" marittima (Codice ISPS), nonche' le condizioni sociali dei marittimi. Nel campo della "security" marittima, la competenza riservata alla Commissione Europea dal Regolamento (CE) 725/2004 del Consiglio dell'Unione Europea, in data 31 marzo 2004, sara' sempre rispettata dalla Parte italiana, in virtu' della sua appartenenza alle Comunita' Europee. Entrambe le Parti incoraggeranno, inoltre, la cooperazione tra le loro Autorita' competenti per l'applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di ricerca e soccorso della vita umana in mare, sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente marino e soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima.

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art3 · fonte del testo

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