marittimi 1. Se una nave di una delle due Parti Contraenti fa naufragio, si incaglia, subisce un'avaria od ogni altro sinistro marittimo nelle acque territoriali, nei porti o sulle coste dell'altra Parte Contraente, le Autorita' competenti di quest'ultima forniranno la stessa assistenza, per il salvataggio dell'equipaggio, dei passeggeri e delle merci che si trovano a bordo della nave in difficolta', riservata alle proprie navi ed ai carichi nazionali. 2. Le Autorita' competenti della Parte Contraente nel cui territorio la nave dell'altra Parte Contraente sia incorsa in un sinistro (avaria, naufragio, affondamento od ogni altro sinistro) notificheranno immediatamente l'evento al piu' vicino rappresentante consolare dell'altra Parte Contraente, avvieranno un'indagine sulle cause del sinistro e provvederanno ad ogni possibile assistenza per lo svolgimento di tale indagine, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti presso ciascuna Parte Contraente. 3. Il carico e le parti scaricati o recuperati dalla nave precisata al paragrafo 1 di questo articolo, purche' essi non siano destinati all'utilizzo ed al consumo nel territorio dell'altra Parte Contraente e soggetti a liquidazione doganale, non saranno sottoposti ad alcuna tassa doganale. Una notifica dell'evento sara' data alle Autorita' doganali il prima possibile al fine di una supervisione di detto carico e degli oggetti. 4. Le operazioni di salvataggio e la loro organizzazione saranno sottoposte alle leggi dello Stato che le ha organizzate. 5. Le operazioni di prevenzione e lotta all'inquinamento marino, conseguenti a sinistri marittimi ovvero ad atti involontari o deliberati, saranno sottoposte alle leggi dello Stato che ha organizzato e diretto l'operazione. 6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le leggi ed i regolamenti del Paese in cui la nave ha fatto naufragio relativi al deposito temporaneo dei carichi in porti determinati.

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art10 · fonte del testo

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