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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962
Legge 31 ottobre 1963, n. 1781
- Aggiornato al
- 17 dicembre 1963
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 29
- Art. 1Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo…
- Art. 2Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale i…
- Art. 3Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale i…
- Art. 4La legislazione applicabile e' di regola quella, della Parte contraente sul cui…
- Art. 5Il principio stabilito all'articolo 4, 1° paragrafo, e' soggetto alle seguenti eccezioni…
- Art. 6Le autorita' competenti delle due Parti contraenti possono stabilire, di comune accordo…
- Art. 7Ai cittadini italiani e ai loro superstiti si applicano le seguenti disposizioni…
- Art. 8Ai cittadini italiani si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di…
- Art. 9Quando in base ai soli periodi d'assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo…
- Art. 10I cittadini svizzeri i quali, nonostante l'applicazione dell'articolo 9, non possono far…
- Art. 11I cittadini italiani e svizzeri assicurati secondo la legislazione di una delle Parti…
- Art. 12Quando un organismo assicuratore di una delle Parti contraenti debba versare delle…
- Art. 13Nel caso di una malattia professionale suscettibile di essere indennizzata in base alla…
- Art. 14Quando, in caso di aggravamento di una malattia professionale, un lavoratore che ha…
- Art. 15I lavoratori agricoli di cittadinanza italiana beneficiano, per la durata della loro…
- Art. 16I cittadini svizzeri beneficiano, per la durata della loro occupazione in Italia, degli…
- Art. 17Se un figlio da' diritto ad assegni per figli sia in base alla legislazione svizzera sia…
- Art. 18Per l'applicazione della presente Convenzione le autorita' e gli organismi di ciascuna…
- Art. 19Gli organismi assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni in base alla presente…
- Art. 20Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e delle tasse previste…
- Art. 21Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati entro un…
- Art. 22I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che sara'…
- Art. 23Da parte svizzera le prestazioni sono accordate di regola secondo le disposizioni della…
- Art. 24I cittadini italiani i quali, durante il periodo anteriore all'entrata, in vigore della…
- Art. 25Gli assegni familiari saranno concessi secondo le disposizioni della presente Convenzione…
- Art. 26La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a…
- Art. 27La presente Convenzione e' conclusa per un periodo di un anno e sara' rinnovata…
