Ai cittadini italiani e ai loro superstiti si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera:

  • a)Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui puo' aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non raggiunga i tre ventesimi della rendita ordinaria completa, detto cittadino italiano ha solo diritto, ad un'indennita' forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico ha ugualmente diritto a tale indennita'. L'indennita' forfettaria e' versata ai cittadini italiani residenti in Italia per il tramite delle assicurazioni sociali italiane. Gli interessati possono rinunciare nei confronti di tali assicurazioni a percepire questa indennita' e chiedere invece che esse corrispondano loro al suo posto una rendita vitalizia equivalente. Qualora l'indennita' forfettaria sia stata versata dallo assicurazione svizzera, ne' il beneficiario ne' i suoi superstiti possono piu' far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtu' dei contributi precedentemente versati.
  • b)I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie fino a quando conservano il domicilio in Svizzera e se immediatamente prima della data da cui domandano la rendita abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno 10 anni interi quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per almeno 5 anni interi quando si tratta di una rendita di superstiti o di una rendita di vecchiaia che la sostituisce.

Testo vigente dal 17 dicembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~art7 · fonte del testo

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