Ai cittadini italiani si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di prestazioni dell'assicurazione invalidita' svizzera:

  • a)I cittadini italiani hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidita', abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera almeno per un anno intero. Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano un'attivita' lucrativa come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi della invalidita', abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno; i figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti quando sono domiciliati in Svizzera e sono ivi nati invalidi o quando hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente dalla nascita.
  • b)Per quanto riguarda il diritto alla rendita ordinaria di invalidita', i cittadini italiani iscritti alla assicurazione italiana o che hanno gia' beneficiato di tale rendita prima di lasciare la Svizzera, sono assimilati alle persone assicurate secondo la legislazione svizzera.
  • c)L'articolo 7, lettera a), si applica per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidita'.
  • d)L'articolo 7, lettera b), si applica per analogia alle rendite straordinarie dell'assicurazione invalidita'; peraltro il periodo di residenza in Svizzera, richiesto per queste rendite e per le rendite di vecchiaia che lo sostituiscono, e' di almeno 5 anni interi.
  • e)Le rendite ordinarie di invalidita' previste per gli assicurati con grado di invalidita' inferiore al 50% come pure gli assegni per invalidi bisognosi di cure e assistenza speciali possono essere concessi ai cittadini italiani solo fino a quando essi conservino il loro domicilio in Svizzera.

Testo vigente dal 17 dicembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~art8 · fonte del testo

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