[1]Norme di procedura ed istanza per la qualificazione

[2](1) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione dovra' essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle prese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di procedura allegate al presente Accordo. (2) In linea di massima, le Autorita' competenti delle Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.

Testo vigente dal 4 settembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018. 179 parole tolte, 90 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Commissione Mistaaggiunto: Norme di procedura ed istanza per la qualificazione

tolto: 1. Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, da esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunira' una volta ogni due anni, alternativamente in Italia ed in Brasile. 2. La Commissione Mista potra' essere convocata in riunioni straordinarie a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, allo scopo soprattutto di portare a conoscenza le modifiche legislative nel settore dell'industria cinematografica ed audiovisiva in ciascuno dei Paesi coinvolti. 3. La Commissione Mista esaminera' se l'equilibrio complessivo tra le Parti sia stato rispettato, tenendo presente il numero delle coproduzioni, la loro percentuale nonche' l'ammontare totale degli investimenti e delle partecipazioni artistiche e tecniche. Ove occorresse, la Commissione determinera' le misure ritenute necessarie per ristabilire tale equilibrio, soggetto all'approvazione di entrambe le Autorita' competenti. 4. Al fine di superare eventuali difficolta' derivanti dall'applicazione del presente Accordo, come pure per migliorarne l'efficacia, la Commissione Mista suggerira' le modifiche ritenute necessarie. Tali modifiche dovranno essere tuttavia sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti nell'interesse delle Partiaggiunto: (1) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione dovra' essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle prese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di procedura allegate al presente Accordo. (2) In linea di massima, le Autorita' competenti delle Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art18 · fonte del testo

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