[1]Coproduzioni

[2](1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una solida organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione. (2) L'approvazione non sara' concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~art4 · fonte del testo

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