[1]Commissione Mista

[2](1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti ed esperti, si riunira', di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche alle leggi nazionali applicabili all'industria cinematografica, televisiva e di video, in entrambi i Paesi, o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. (2) La Commissione Mista esaminera' la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. (3) La Commissione Mista sottoporra' alle Autorita' competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nel migliore interesse delle Parti.

Testo vigente dal 4 settembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018. 192 parole tolte, 145 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Entrata in vigoreaggiunto: Commissione Mista

tolto: 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti comunicheranno, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni per l'approvazione del presente Accordo. 2. Il presente Accordo compreso l'Allegato, che costituisce parte integrante dello stesso, rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni, salvo la sua conclusione secondo quanto definito dal comma 3 del presente articolo. 3. Ciascuna Parte puo' porre termine al presente Accordo attraverso denuncia di tale volonta' all'altra Parte, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima del termine previsto e, in tal caso, l'Accordo si riterra' concluso alla fine di questo periodo. 4. In mancanza di tale denuncia, l'Accordo rimarra' automaticamente in vigore per successivi periodi di cinque anni ciascuno. 5. La rescissione del presente Accordo non produrra' effetti sul completamento delle coproduzioni cinematografiche approvate precedentemente alla sua scadenza. 6. Il presente Accordo annulla e sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica stipulato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile il 9 novembre 1970 ed entrato in vigore il 4 luglio 1974aggiunto: (1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti ed esperti, si riunira', di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche alle leggi nazionali applicabili all'industria cinematografica, televisiva e di video, in entrambi i Paesi, o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. (2) La Commissione Mista esaminera' la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. (3) La Commissione Mista sottoporra' alle Autorita' competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nel migliore interesse delle Parti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art19 · fonte del testo

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