I funzionari consolari hanno il diritto di: 1. rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e revocare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato di invio. 2. rilasciare, estendere, ritirare o annullare visti alle persone che desiderino recarsi nello Stato di invio, oppure attraversarlo.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art10 · fonte del testo

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