di perdita della merce par. 1. Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto puo' considerare la merce come perduta quando questa non sia stata riconsegnata al destinatario o tenuta a sua disposizione nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa. par. 2. L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennita' per la merce perduta, puo' domandare per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce e' ritrovata entro l'anno che segue il pagamento dell'indennita'. La ferrovia da' atto per iscritto di tale domanda. par. 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto puo' esigere che la merce gli sia riconsegnata in una delle stazioni del percorso. In tale caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto dalla stazione di partenza fino a quella in cui deve aver luogo la riconsegna e restituire l'indennita' riscossa, deduzione fatta delle spese che fossero state comprese in detta indennita'. Tuttavia, egli conserva ogni diritto relativo all'indennita' per il superamento dei termini di resa previsti negli articoli 43 e 46. par. 4. In mancanza sia della domanda prevista nel par. 2, sia di istruzioni date nel termine di trenta giorni previsto nel par. 3, oppure se la merce e' ritrovata dopo piu' di un anno dal pagamento dell'indennita', la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale dipende.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art39 · fonte del testo

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