1. Il costo delle prestazioni concesse in applicazione del presente Codice e le spese amministrative di tali prestazioni devono essere finanziate collettivamente mediante contributi od imposte, o congiuntamente da essi secondo modalita' che evitino che le persone con scarse risorse abbiano a sopportare un onere troppo gravoso e che tengano conto della situazione economica della Parte Contraente e di quella delle categorie delle persone assistite. 2. Il totale dei contributi assicurativi a carico dei salariati assistiti non deve superare il 50 per cento del totale delle risorse destinate alla protezione dei salariati delle loro mogli e dei figli. Per determinare se tale condizione e' soddisfatta, tutte le prestazioni concesse dalla Parte Contraente, in applicazione del presente Codice, potranno essere considerate nel loro insieme, ad eccezione delle prestazioni concesse alle famiglie e ad eccezione di quelle concesse in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali ove queste ultime siano fornite da istituzioni particolari. 3. La Parte Contraente deve assumersi una responsabilita' generale per quanto attiene al servizio delle prestazioni concesse in applicazione del presente Codice ed adottare tutte le misure necessarie al fine di raggiungere tale scopo; essa deve, occorrendo, accertarsi che gli studi ed i calcoli attuariali necessari, relativi all'equilibrio finanziario siano redatti periodicamente, ed in ogni caso, prima di ogni modifica delle prestazioni, del tasso dei contributi o delle imposte destinate alla copertura delle eventualita' in questione.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art70 · fonte del testo

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