1. Quando sono assistite categorie di salariati o categorie della popolazione attiva, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 o dell'articolo 68. 2. Quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante la eventualita', non superino i limiti prescritti, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 67. Deve tuttavia essere garantita una prestazione prescritta, senza la condizione relativa alle risorse, alle categorie specificate in conformita' del comma (a) e del comma (b) dell'articolo 15.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art16 · fonte del testo

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