1. Ogni Stato firmatario che desideri avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2, dovra', prima della ratifica, sottoporre al Segretario generale un rapporto che indichi in quale misura il proprio sistema di sicurezza sociale sia conforme alle disposizioni del Codice. Tale rapporto dovra' contenere un resoconto: (a) sulla legislazione vigente in materia; e (b) sulle prove che lo Stato firmatario soddisfa alle esigenze statistiche formulate da: (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b): 21 (a); 27 (a) o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61 (a) o (b); per quanto attiene al numero delle persone assistite; (ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 per quanto attiene agli ammortamenti delle prestazioni; (iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 per quanto attiene alla durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e (iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70 per quanto riguarda la proporzione delle risorse provenienti dai contributi assicurativi dei salariati assistiti; e (c) di tutti gli elementi di cui lo Stato firmatario desidera sia tenuto conto in base ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2. Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo e nell'ordine suggeriti dal Comitato. 2. Lo Stato firmatario interessato fornira' al Segretario Generale, su richiesta di quest'ultimo, informazioni supplementari sulla conformita' del proprio sistema di sicurezza sociale alle disposizioni del presente Codice. 3. Il detto rapporto e le dette informazioni supplementari saranno esaminate dal Comitato, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 2. Il Comitato sottoporra' al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni. 4. Il Comitato dei Ministri si pronuncera' a maggioranza dei due terzi, conformemente al paragrafo (d) dell'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa, per decidere se il sistema di sicurezza sociale del detto Stato firmatario e' conforme alle disposizioni del Codice. 5. Se decide che tale sistema di sicurezza sociale non e' conforme alle disposizioni del Codice, il Comitato dei Ministri ne informera' lo Stato firmatario interessato e potra' rivolgergli delle raccomandazioni sul modo in cui tale conformita' puo' essere realizzata.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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