di cooperazione e di coordinamento 1. I Paesi Parte colpiti, operando mediante organi appropriati designati in virtu' del paragrafo 1 (a) dell'articolo 4, e le altre Parti della regione, possono, secondo quanto conviene, creare un meccanismo i cui fini sarebbero, tra gli altri, i seguenti: (a) scambio d'informazioni, di esperienze, di conoscenze e di capacita' operative; (b) cooperazione e coordinamento delle azioni, compresi accordi bilaterali e multilaterali, ai livelli subregionale e regionale; (c) promozione della cooperazione scientifica, tecnica, tecnologica e finanziaria conformemente agli articoli 5-7; (d) determinazione dei bisogni di cooperazione esterna; e (e) assistenza operativa e valutazione dell'attuazione dei programmi d'azione. 2. I Paesi Parte colpiti, operando mediante organi appropriati designati in virtu' del paragrafo 1 (a) dell'articolo 4, e le altre Parti della regione possono pure, secondo quanto conviene, tenere consultazioni e garantire un coordinamento concernente i programmi d'azione nazionali, subregionali e comuni. Possono associare a tale processo, secondo quanto conviene, altre Parti e organizzazioni intergovernative e non governative competenti. Questo coordinamento mira tra l'altro a giungere alla conclusione di un accordo sulle possibilita' di cooperazione internazionale conformemente agli articoli 20 e 21 della Convenzione, a rafforzare la cooperazione tecnica e a destinare le risorse in modo che siano utilizzate efficacemente. 3. I Paesi Parte colpiti della regione organizzano periodicamente riunioni di coordinamento e il Segretariato permanente puo', a loro richiesta, in virtu' dell'articolo 23 della Convenzione, facilitare la convocazione di tali riunioni di coordinamento: (a) fornendo consigli sull'organizzazione di accordi di coordinamento efficaci, traendo profitto a tal fine dagli insegnamenti di altri accordi di questo tipo; (b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni di coordinamento e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; (c) fornendo altre informazioni che possono essere utili per stabilire o migliorare i processi di coordinamento.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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