d'azione subregionali e comuni 1. In applicazione dell'articolo 11 della Convenzione, i Paesi colpiti dell'Asia, Parti della Convenzione, possono convenire di comune intesa di tenere consultazioni e di cooperare con altre Parti, secondo quanto conviene, per elaborare ed eseguire programmi d'azione subregionali o comuni, secondo quanto conviene, al fine di completare i programmi d'azione nazionali e rendere piu' efficace la loro attuazione. In ognuno di questi casi, le Parti interessate possono convenire congiuntamente di affidare ad organizzazioni subregionali, comprese quelle bilaterali o nazionali, o ad istituzioni specializzate subregionali o nazionali, responsabilita' concernenti l'elaborazione, il coordinamento e l'attuazione dei programmi. Queste organizzazioni o istituzioni possono anche svolgere funzione di collegamento essendo incaricate della promozione e del coordinamento delle attivita' da svolgere in applicazione degli articoli 16-18 della Convenzione. 2. Per elaborare ed eseguire programmi d'azione subregionali o comuni i Paesi Parte colpiti della regione devono, tra l'altro, secondo quanto conviene: (a) definire, in cooperazione con istituzioni nazionali, le priorita' in materia di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccita' che fossero gia' agevolmente conseguibili con tali programmi, nonche' le attivita' pertinenti che questi permetterebbero di adempiere in modo efficace; (b) valutare i mezzi d'azione e le attivita' operative delle istituzioni regionali, subregionali e nazionali competenti; (c) analizzare i programmi esistenti che si riferiscono alla desertificazione ed alla siccita' e che associano tutti i Paesi della regione o della subregione o alcuni di essi, nonche' i loro rapporti con i programmi d'azione nazionali; e (d) quando e' in gioco una cooperazione internazionale, comprese anche risorse finanziarie e tecniche, definire, in uno spirito compartecipativo, meccanismi bilaterali e/o multilaterali appropriati per sostenere i programmi. 3. Tra i programmi d'azione subregionali o comuni possono figurare programmi comuni decisi per gestire in modo durevole le risorse naturali transfrontaliere che hanno un nesso con la desertificazione, priorita' concernenti il coordinamento e altre attivita' nell'ambito del rafforzamento delle capacita', della cooperazione scientifica e tecnica, in particolare dei sistemi d'allarme precoce di siccita' e meccanismi di riunione dell'informazione, nonche' mezzi per consolidare le organizzazioni o istituzioni subregionali e di altro tipo.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-ii-art5 · fonte del testo

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