e accordi di compartecipazione 1. I Paesi Parte africani coordinano l'elaborazione, la negoziazione e l'attuazione dei programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali. Possono, secondo quanto conviene, associare a questo processo altre Parti e organizzazioni intergovernative e non governative competenti. 2. Questo coordinamento ha lo scopo di provvedere affinche' la cooperazione tecnica e finanziaria sia effettuata conformemente alla Convenzione e di assicurare la continuita' necessaria nell'utilizzazione e nella gestione delle risorse. 3. I Paesi Parte africani organizzano processi consultivi ai livelli nazionale, subregionale e regionale. Tali processi consultivi possono, tra l'altro: (a) fungere da quadro per la negoziazione e la conclusione di accordi di compartecipazione fondati su programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali; e (b) permettere di precisare i contributi dei Paesi Parte africani e degli altri membri dei gruppi consultivi ai programmi, e di definire le priorita' e d'identificare gli accordi concernenti l'attuazione e i criteri di valutazione, nonche' i meccanismi di finanziamento per l'attuazione. 4. Il Segretariato permanente puo', su domanda dei Paesi Parte africani e in virtu' dell'articolo 23 della Convenzione, facilitare la convocazione di tali processi consultivi: (a) fornendo consigli sull'organizzazione di accordi consultivi efficaci, traendo insegnamento da altri accordi di questo tipo; (b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni o processi di consultazione e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; e (c) fornendo altre informazioni utili per stabilire o migliorare gli accordi consultivi. 5. Gli organi di coordinamento subregionali e regionali, tra l'altro: (a) formulano raccomandazioni in merito alla strutturazione degli accordi di compartecipazione; (b) sorvegliano e valutano l'attuazione dei programmi subregionali e regionali approvati e presentano un rapporto in merito; e (c) si adoperano per garantire che i Paesi Parte africani comunichino e cooperino efficacemente tra loro. 6. La partecipazione ai gruppi consultivi e', secondo quanto conviene, aperta ai governi, ai gruppi e ai donatori interessati, agli organi, fondi e programmi pertinenti del sistema delle Nazioni Unite, alle organizzazioni subregionali e regionali competenti e ai rappresentanti delle organizzazioni non governative competenti. Le modalita' di gestione e di funzionamento di ogni gruppo consultivo sono stabilite dai suoi partecipanti. 7. In applicazione dell'articolo 14 della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati sono incoraggiati ad instaurare tra loro, di propria iniziativa, un processo informale di consultazione e di coordinamento ai livelli nazionale, subregionale e regionale ed a partecipare, su domanda di un Paese africano colpito, Parte della Convenzione, o dell'organizzazione subregionale o regionale competente, ad un processo consultivo nazionale, subregionale o regionale avente per scopo di valutare i bisogni in aiuto e di rispondervi per facilitare l'attuazione del programma d'azione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art18 · fonte del testo

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