generali 1. Le Parti adempiono gli obblighi loro imposti dalla presente Convenzione, individualmente o congiuntamente, mediante accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri oppure grazie alla combinazione di questi differenti tipi di accordi, secondo quanto conviene, ponendo l'accento sulla necessita' di coordinare gli sforzi e di mettere a punto una strategia a lungo termine coerente a tutti i livelli. 2. Per raggiungere l'obiettivo della presente Convenzione, le Parti: (a) adottano un approccio integrato vertente sugli aspetti fisici, biologici e socio-economici della desertificazione e della siccita'; (b) prestano debitamente attenzione, in seno ad organi internazionali e regionali competenti, alla situazione dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, dal punto di vista degli scambi internazionali, degli accordi di commercializzazione e d'indebitamento, al fine di creare un contesto economico internazionale propizio, suscettibile di promuovere uno sviluppo sostenibile; (c)integrano le strategie d'eliminazione della poverta' nell'azione condotta per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccita'; (d) incoraggiano la cooperazione tra i Paesi colpiti, Parti della presente Convenzione, negli ambiti della protezione dell'ambiente e della conservazione delle risorse in terre e in acqua che hanno un nesso con la desertificazione e la siccita'; (e) rafforzano la cooperazione subregionale, regionale ed internazionale; (f) cooperano in seno ad organizzazioni intergovernative competenti; (g) stabiliscono meccanismi istituzionali, se e' il caso, tenendo presente la necessita' di evitare doppioni; e (h) promuovono il ricorso a meccanismi e accordi finanziari multilaterali e bilaterali esistenti che mobilitano e devolvono risorse finanziarie importanti ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, per aiutarli a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccita'. 3. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, possono pretendere un aiuto per applicare la Convenzione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art4 · fonte del testo

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