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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 · Legge 28 ottobre 2021, n. 169
- Aggiornato al
- 25 novembre 2021
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 28
- Art. 1Traduzione non ufficiale Parte di provvedimento in formato grafico Serie dei Trattati…
- Art. 2- Campo d'applicazione 1 La presente Convenzione disciplina le relazioni tra le Parti…
- Art. 3- Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a il termine "opera cinematografica"…
- Art. 4- Assimilazione ai film nazionali 1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione…
- Art. 5- Modalita' d'ammissione al regime di coproduzione 1 Ogni coproduzione di opere…
- Art. 6- Proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori 1 Nel caso di una coproduzione…
- Art. 7- Diritti dei coproduttori sull'opera cinematografica 1 Il contratto di coproduzione deve…
- Art. 8- Partecipazione tecnica e artistica 1 L'apporto di ciascun coproduttore deve comportare…
- Art. 9- Coproduzioni finanziarie 1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e in conformita'…
- Art. 10- Equilibrio generale degli scambi 1 Negli scambi cinematografici tra le Parti contraenti…
- Art. 11- Entrata e soggiorno Nel quadro della legislazione e della regolamentazione nonche'…
- Art. 12- Indicazione dei Paesi coproduttori 1 Le opere cinematografiche realizzate in…
- Art. 13- Esportazione Se un'opera cinematografica realizzata in coproduzione e' esportata in un…
- Art. 14- Lingue Al momento dell'ammissione al regime di coproduzione, l'autorita' competente di…
- Art. 15- Festival A meno che i coproduttori decidano altrimenti, le opere cinematografiche…
- Art. 16- Effetti della convenzione 1 La presente convenzione sostituisce, per quanto riguarda…
- Art. 17- Applicazione della convenzione ed emendamenti agli allegati I e II 1 L'applicazione…
- Art. 18- Firma, ratifica, accettazione, approvazione 1 La presente Convenzione e' aperta alla…
- Art. 19- Entrata in vigore 1 La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese…
- Art. 20- Adesione degli Stati non membri 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione…
- Art. 21- Clausola territoriale 1 Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo…
- Art. 22- Riserve 1 Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento…
- Art. 23- Denuncia 1 Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente…
- Art. 24- Notifiche Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri…
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