[1]- Campo d'applicazione

[2]1 La presente Convenzione disciplina le relazioni tra le Parti nell'ambito delle coproduzioni multilaterali che hanno origine sul territorio delle Parti contraenti. 2 La presente Convenzione si applica: a alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti diverse della Convenzione; e b alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti differenti della Convenzione, nonche' uno o piu' coproduttori che non risiedono in queste ultime. La partecipazione complessiva dei coproduttori che non risiedono negli Stati contraenti della Convenzione non puo' tuttavia superare il 30% del costo totale della produzione. In ogni caso, la presente Convenzione si applica soltanto a condizione che l'opera risponda alla definizione di opera cinematografica coprodotta ufficialmente come specificato all'articolo 3, sotto-paragrafo c, riportato qui di seguito. 3 Le disposizioni degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della presente Convenzione restano applicabili alle coproduzioni bilaterali. Nel caso delle coproduzioni multilaterali, le disposizioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni concernenti le coproduzioni bilaterali restano in vigore, se esse non contrastano con le disposizioni della presente Convenzione. 4 In assenza di un accordo che disciplini le relazioni bilaterali di coproduzione tra due Parti contraenti della presente Convenzione, essa si applica anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una delle Parti in questione ha espresso una riserva, alle condizioni previste dall'articolo 22.

Testo vigente dal 25 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169~convenzione-art2 · fonte del testo

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