[1]- Modalita' d'ammissione al regime di coproduzione

[2]1 Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve essere approvata dalle autorita' competenti delle Parti in cui risiedono i coproduttori, dopo la consultazione tra dette autorita' e conformemente alle modalita' fissate nell'allegato I, che e' parte integrante della presente Convenzione. 2 Le richieste di ammissione al regime di coproduzione sono stabilite, in vista della loro approvazione da parte delle autorita' competenti, secondo le disposizioni della procedura di presentazione delle domande fissate nell'allegato I. Questa approvazione e' irrevocabile, salvo in caso di mancato rispetto degli impegni iniziali in materia artistica, economica o tecnica. 3 I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che incitano alla discriminazione, all'odio o alla violenza, oppure quelli che offendono apertamente la dignita' umana, non possono essere ammessi al regime di coproduzione. 4 I benefici previsti dalla coproduzione sono accordati ai coproduttori reputati di possedere un'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata, nonche' qualifiche professionali sufficienti. 5 Ogni Stato contraente indica quali sono le autorita' competenti menzionate al paragrafo 2 mediante una dichiarazione fatta al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tale dichiarazione puo' essere modificata in qualsiasi momento successivo.

Testo vigente dal 25 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169~convenzione-art5 · fonte del testo

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