[1]Prevenzione e attenuazione di condizioni dannose

[2]Gli Stati del corso d'acqua, singolarmente e laddove opportuno congiuntamente, dovranno adottare tutte le misure adeguate per prevenire o attenuare situazioni relative ad un corso d'acqua internazionale che possano arrecare danno ad altri Stati del corso d'acqua nel caso in cui siano provocate da cause naturali o attivita' dell'uomo, quali le inondazioni o il ghiaccio, malattie trasmesse dalle acque, sedimentazione, erosione, infiltrazioni di acqua salmastra, siccita' o desertificazione.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~allegato-art27 · fonte del testo

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