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[1]L'art. 23 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e' sostituito dal seguente:

[2]«Ai comuni di Montecatini Terme, Salsomaggiore, Postumia, Recoaro e Santa Cesaria, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, sono applicabili soltanto gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

[3]((«Il Comitato di amministrazione di cui all'art. 8 e', costituito dal podesta' o da un suo delegato; da un rappresentante del Regio demanio nominato dal Ministro per le finanze; e da un rappresentante del competente Ente provinciale per il turismo. Interverra' alle adunanze del comitato, con voto deliberativo, il gestore governativo della Azienda demaniale, od un suo delegato, ovvero un rappresentante della Societa' concessionaria della Azienda demaniale»)).

[4]«Per le aziende autonome cosi' costituite la vigilanza e la tutela di cui agli articoli 17, 18 e 19 del R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, sono esercitate dal Ministero dell'interno.

[5]«Con decreto Reale, promosso dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze, le disposizioni del presente articolo potranno essere estese a quei Comuni nei quali sorgessero nuove organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, attinenti a stazioni di cura, soggiorno e turismo». 2 3 4

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI

[8]VITTORIO EMANUELE.

[9]Mussolini - Volpi.

[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 28 gennaio 1935, n. 201

2

Il Regio Decreto 28 gennaio 1935, n. 201, nel modificare l'art. 4, comma 1 della L. 2 luglio 1929, n. 1151, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 4 della legge 2 luglio 1929, n. 1151, sono estese al comune di Roncegno".

Regio Decreto 17 gennaio 1938, n. 185

3

Il Regio Decreto 17 gennaio 1938, n. 185, nel modificare l'art. 4, comma 1 della L. 2 luglio 1929, n. 1151, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 4 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1151, sono estese al comune di Brioni Maggiore".

L. 29 maggio 1939, n. 775

4

La L. 29 maggio 1939, n. 775, nel modificare l'art. 4, comma 1 della L. 2 luglio 1929, n. 1151, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono estese al comune di Acqui.

Testo in vigore dal 29 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1939

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1938 al 29 giugno 1939. 29 parole tolte, 35 parole aggiunte.

«Il Comitato di amministrazione di cui all'art. 8 e', tolto: per i cennati Comuni, costituito dal podesta'tolto: , o da un suo delegatotolto: ,aggiunto: ; da un rappresentante del Regio demaniotolto: , nominato dal Ministro per le finanzetolto: ,aggiunto: ; e da un tolto: terzo membro designato, nel proprio seno, dagli speciali Comitati o Commissioni di vigilanza o di amministrazione, istituiti per la gestione delle singole aziende demaniali patrimoniali aggiunto: rappresentante del competente Ente provinciale per il turismo. Interverra' alle adunanze del comitato, con voto deliberativo, il gestore governativo della Azienda demaniale, od un suo delegato, ovvero un rappresentante della Societa' concessionaria della Azienda demaniale».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 maggio 1939, n. 775

    La L. 29 maggio 1939, n. 775, nel modificare l'art. 4, comma 1 della L. 2 luglio 1929, n. 1151, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono estese al comune di Acqui.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1588~art2 · fonte del testo

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